Art. 4.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, e alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
      2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
      5. Ai fini del presente articolo e della normativa vigente materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che

 

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siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio nazionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.